In ottemperanza alla DIRETTIVA (UE) 2019/782 DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 2019 recante modifica della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di indicatori di rischio armonizzati (recepita con Decreto del 7 novembre 2019), i paesi membri sono invitati a produrre e pubblicare i seguenti indicatori, il cui fine è valutare i progressi conseguiti con l'applicazione della direttiva sull'uso sostenibile :
- Indicatore di rischio armonizzato 1 (HRI1): indicatore di rischio armonizzato basato sul pericolo, che dipende dalle quantità di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009
- Indicatore di rischio armonizzato 2 (HRI2): indicatore di rischio armonizzato basato sul numero di autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Le sostanze attive autorizzate secondo le indicazioni della summenzionata direttiva sono suddivise in 7 categorie (a loro volta classificate in 4 gruppi) a ciascuna delle quali è attribuito un peso che aumenta con il rischio associato al loro utilizzo. La suddivisione in categorie di sostanze attive utilizzata rispecchia quella prevista nel regolamento (CE) n. 1107/2009, che distingue sostanze attive a basso rischio, sostanze candidate alla sostituzione o altre sostanze attive in base, tra l'altro, alla classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le sostanze attive possono essere sia sostanze chimiche che microrganismi.
In Italia,
- l'indicatore HRI1 è calcolato da Istat con i dati provenienti dalla rilevazione annuale ‘Distribuzione per uso agricolo dei prodotti fitosanitari’. Le sostanze attive sono suddivise in 7 categorie a ciascuna delle quali è attribuito un peso che rappresenta il ‘rischio’ associato al loro utilizzo. L’indicatore si ottiene come media ponderata delle quantità di ciascuna sostanza per il relativo peso in rapporto alla media del triennio 2011-2013.
- l'indicatore HRI2 , calcolato dal Ministero della Salute, è relativo ad una valutazione statistica del rischio connesso con l'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati per situazioni di emergenza fitosanitaria e si basa sul numero di autorizzazioni di prodotti fitosanitari approvati ai sensi dell'articolo 53 del regolamento CE 1107/2009 “sulle emergenze fitosanitarie” cioè approvati per i casi in cui esiste una emergenza dovuta alle malattie delle piante. I dati sono ricavati dai decreti dirigenziali pubblicati su una pagina dedicata nella sezione dei prodotti fitosanitari del Ministero della salute. Il numero di prodotti fitosanitari che contengono determinate sostanze attive è correlato con il numero di sostanze attive autorizzate suddivise nelle 7 categorie a ciascuna delle quali è attribuito un peso. L’indicatore si ottiene come media ponderata del numero di autorizzazioni per sostanza attiva per il relativo peso in rapporto alla media del triennio 2011-2013.
L’omogeneità di calcolo dell’indicatore tra gli stati membri (ovvero, la classificazione aggiornata delle sostanze attive tra le diverse categorie di rischio) è assicurata dall’utilizzo di un tool fornito da Eurostat. I report qui forniti rispecchiano lo standard di pubblicazione della Commissione Europea.